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STATUTO ASSOCIAZIONE FIREPRO

Denominazione - Sede - Scopo

Articolo 1
E' costituita un'associazione denominata: "Associazione FIREPRO"

Articolo 2
Essa ha sede in Milano in via J. Palma, 8, CAP 20146.

Articolo 3
L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone principalmente di:
- diffondere e sostenere la cultura e l'innovazione delle tecnologie antincendio e della sicurezza;
- favorire i contatti fra gli operatori (tecnici e progettisti) del settore dell'antincendio e della sicurezza nonché la diffusione di informazioni relative ad iniziative nazionali ed internazionali nel settore;
- promuovere e favorire le iniziative di istruzione, formazione ed aggiornamento in materia di antincendio e di sicurezza;
- promuovere e favorire lo sviluppo e la divulgazione di normative tecniche in materia di antincendio e di sicurezza;
- garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie professionali che operano nell'ambito dell'antincendio e della sicurezza anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo materiale;
- promuovere iniziative di ricerca ed innovazione nel settore dell'antincendio e della sicurezza. A tal fine l'associazione potrà organizzare manifestazioni culturali, convegni, riunioni, corsi di formazione, dibattiti ed altre attività ed in genere di altra natura non in contrasto con i fini predetti. Patrimonio ed Esercizi Sociali

Articolo 4
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili, immobili e universalità di beni, che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell' Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 5
L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Soci

Articolo 6
I soci si dividono in Fondatori, Onorari e Ordinari.
Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo dell'associazione.
Sono soci onorari:
a) le persone che si sono particolarmente distinte nel mondo della cultura, nella politica, nel sociale ed in qualsiasi altro campo;
b) gli enti pubblici e privati che contribuiranno a sostenere l'attività dell' Associazione.

Sono soci ordinari le persone, enti e società che operano nel settore della sicurezza e dell'antincendio e la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e lemodificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. La qualifica di socio è a tempo indeterminato e non può essere acquisita per un periodo temporaneo, salvo in ogni caso al diritto di dimissioni.
Ogni socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita sociale.
L'esistenza di diverse categorie di soci non comporta diversità di trattamento tra le stesse, avuto riguardo ai diritti di ciascun socio nei confronti dell'Associazione, ivi compreso l'obbligo al versamento della quota annuale.
I soci che non versano la quota annuale decadono automaticamente da soci dell'associazione. La quota od il contributo associativo sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Articolo 7
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità o fallimento in caso di imprese. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio, la indegnità verrà sancita dell'Assemblea dei Soci.

Organi dell'associazione

Articolo 8
Sono organi dell'Associazione il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli associati, il Collegio dei Revisori. L'elezione degli organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo e non può essere in alcun modo limitata o vincolata.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 9
L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.
Saranno membri di diritto almeno due terzi dei consiglieri nominati dai soci fondatori.
Gli altri membri verranno eletti dall'Assemblea.
I Consiglieri così nominati ricoprono tale carica per la durata di tre anni, salvo diversa durata prevista al momento della nomina.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Articolo 10
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio ad eccezione per consulenze specifiche prestate all'associazione.

Articolo 11
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri in carica e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale annuale e della quota dei soci onorari.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.
Esso procede pure:
a) alla nomina dei dipendenti e dei collaboratori determinandone la retribuzione;
b) compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
c) nomina un Comitato Tecnico Scientifico i cui componenti potranno essere anche esterni al Consiglio di Amministrazione e di cui fanno parte tutti i soci onorari.

Il Comitato Tecnico avrà come compito la pianificazione culturale dell'associazione ivi compresi le tematiche di convegni ed eventi, la gestione del forum telematico e delle tematiche del sito web. Il numero della composizione di tale Comitato Tecnico è devoluto alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13
Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Assemblee

Articolo 14
L'assemblea è composta da tutti i soci ed è un organo sovrano dell'Associazione.
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, mediante comunicazione scritta o telematica diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'articolo 20 Codice Civile.

Articolo 15
L'assemblea delibera:
- sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o statuto.

Articolo 16
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.
Ciascun socio non potrà avere più di cinque deleghe.

Articolo 17
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 18
L' assemblea quando è validamente costituita delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 Codice Civile.

Collegio dei Revisori

Articolo 19
La gestione dell'Associazione può essere controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione di controllo.

Avanzi di gestione

Articolo 20
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Scioglimento

Articolo 21
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'assemblea che delibera lo scioglimento e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662, sceglieranno le associazioni con finalità analoghe o con il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Controversie

Articolo 22
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominare dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Legge Applicabile

Articolo 23
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni ed a quant'altro dettato del D. Lgs. N. 460/1997.

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